Art. 11
LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55
In vigore dal 1 mag 1968
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B-1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalle tabelle A e B-1 allegate alla presente legge.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 1968, N. 488
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338
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