Art. 14

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55

In vigore dal 1 mar 1958
All'onere di lire 18 miliardi di cui al precedente articolo si provvederà per lire 10 miliardi e 100 milioni con un'aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 12 agosto 1957, n. 733, e per lire 7 miliardi e 800 milioni e lire 100 milioni rispettivamente a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo n. 104 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo esercizio finanziario 1957-58. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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