Art. 10

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55

In vigore dal 1 mar 1958
Le disposizioni di cui ai precedenti non si applicano: a) a coloro che durante il periodo considerato dall' risultino comunque assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, limitatamente ai periodi di assicurazione; b) a coloro che ottengono il riconoscimento di tutto o parte del servizio militare ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, lettera a), n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, limitatamente ai periodi del riconoscimento medesimo; c) a coloro che si trovarono in servizio militare come militari di carriera; d) a coloro in favore dei quali il periodo di servizio militare venga riconosciuto utile ai fini di una pensione o altro trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici ovvero ai fini di altri trattamenti di previdenza che hanno determinato la esclusione dall'obbligo dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. Le esclusioni e limitazioni disposte nel precedente comma si applicano anche agli effetti del riconoscimento dei periodi di servizio militare prestato dal 25 maggio 1915 al 1 luglio 1920, previsto dall'art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
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