Art. 15 · LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55

Art. 15

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55

In vigore dal 15 ago 1965
Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 40 - ultimo comma - e 42 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. L'abrogazione dell'art. 40, ultimo comma, ha effetto dal 1 gennaio 1958. Entro due anni dall'entrata, in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, accertata la sussistenza dei requisiti voluti dal presente articolo nei confronti degli enti od aziende che hanno presentato, a suo tempo, ai sensi degli articoli 28 e 32 del decreto-legge predetto, domande di esonero che sono tuttora in esame, o che si trovano comunque in regime di sospensione del versamento dei contributi obbligatori all'I.N.P.S., provvederà alla concessione degli esoneri. La disciplina dei Fondi e Casse aziendali, il cui mantenimento verrà autorizzato, dovrà in ogni caso, osservare i seguenti principi: a) la Cassa o Fondo aziendale dovrà essere costituita come ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dovrà avere bilancio separato da quello dell'ente o azienda. L'ente o azienda è tuttavia solidalmente responsabile verso gli iscritti, i pensionati e i terzi, delle obbligazioni della Cassa o Fondo aziendale predetti; b) l'ente morale sarà amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da rappresentanti del personale e dell'azienda, a norma dello statuto, nel quale i rappresentanti del personale non possono essere previsti in numero inferiore ai rappresentanti dell'azienda; c) i Fondi o Casse aziendali debbono in ogni caso provvedere al conferimento di pensioni dirette e di riversibilità quantitativamente non inferiori a quelle garantite nei singoli casi dall'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e relativo Fondo di adeguamento. A tali fini, nel computo delle prestazioni dovute dal Fondo o Cassa aziendale non devono essere comprese le quote di pensione eventualmente derivanti dalla conversione in rendita delle indennità di anzianità spettanti all'iscritto; d) per gli iscritti che lasciano il servizio senza aver conseguito il diritto alla pensione a carico del Fondo o Cassa aziendale, il Fondo o la Cassa predetti sono tenuti a versare all'I.N.P.S. la riserva matematica corrispondente alla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora per il periodo di iscrizione al Fondo o Cassa aziendale fosse stato assicurato obbligatoriamente per invalidità, vecchiaia e superstiti. Le tabelle per il calcolo delle riserve matematiche saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi entro il biennio di cui al terzo comma. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903 Deve essere fatta salva ai Fondi o Casse aziendali la facoltà di costituirsi in ogni momento come fondi integrativi dell'assicurazione obbligatoria, in modo da garantire agli iscritti un trattamento complessivo, tra pensione dell'assicurazione obbligatoria e pensione integrativa, almeno pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esoneri concessi restano validi fino a quando non vengano modificate le norme sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria. In caso di modifica le Casse o Fondi aziendali dovranno adeguare le prestazioni previste dai propri ordinamenti entro il termine che sarà fissato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà provveduto altresì a stabilire le modalità per la regolarizzazione delle iscrizioni all'assicurazione obbligatoria nei casi non esclusi ai sensi dei precedenti commi, avendo riguardo alle modificazioni intervenute nei sistemi tecnici e finanziari dai quali sono regolati l'assicurazione stessa, nonchè i relativi fondi di integrazione e di adeguamento ed alle prestazioni erogate dai Fondi o Casse di previdenza aziendali nel periodo di sospensione dell'obbligo assicurativo.
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