Art. 16
LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87
In vigore dal 21 mar 1958
Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si riliquidano, a decorrere da tale data, con l'applicazione delle norme contenute negli , prendendo a base il servizio utile computato per la liquidazione originaria.
I nuovi importi annui lordi sono comprensivi della 13ª mensilità.
Con la riliquidazione di cui al presente articolo, l'eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dall' della legge 24 maggio 1952, n. 610, e l'eventuale maggiorazione per esodo volontario prevista dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225, rimangono invariate nel loro importo.
Storico versioni
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