Art. 20

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

In vigore dal 21 mar 1958
Nei casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per le iscrizioni alla Cassa avvenute anteriormente a tale data, l'importo annuo lordo della pensione risultante in applicazione degli in nessun caso può essere inferiore a quello corrispondente che risulterebbe, per lo stesso servizio utile, in base alle norme contenute negli .
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