Art. 17

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

In vigore dal 21 mar 1958
Il nuovo importo annuo lordo della pensione diretta da attribuirsi ai sensi dell', è pari alla somma: 1) della rendita vitalizia indicata alla tabella F unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile; 2) della rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 di cui alla lettera c) dell'. Per le campagne di guerra o gli altri analoghi benefici di cui alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e per gli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319, o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, il nuovo importo della relativa maggiorazione è pari ad una frazione della rendita di cui al n. 1) avente per numeratore il numero delle campagne o degli anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile.
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