Art. 12
LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87
In vigore dal 21 mar 1958
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nei casi di iscrizione facoltativa contemplati al comma quinto dell', il contributo annuo dovuto alla Cassa è interamente a carico del sanitario. Tale contributo rimane stabilito nella misura fissa di lire 84.000. Nel caso, però, di attribuzione di una retribuzione annua contributiva superiore a lire 600.000 in applicazione del comma sesto dell', dal sanitario è dovuto il contributo complessivo di cui al comma primo dell', determinato in base alla detta retribuzione.
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