Art. 10

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

In vigore dal 21 mar 1958
La pensione indiretta o di riversibilità è calcolata sulla corrispondente pensione diretta, applicando le aliquote stabilite dall'art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per le rendite di cui alle lettere a) e b) dell', e l'aliquota fissa di cinque sesti, per la rendita di cui alla lettera c) dell'articolo stesso. La pensione indiretta di privilegio, nonchè quella di riversibilità della pensione diretta, di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolate prendendo a base il trattamento diretto di privilegio previsto dal comma terzo dell' ed applicando, per la rendite di cui alle lettere a) e b) dell', le aliquote indicate al comma precedente con un minimo, però, del 50 per cento. L'importo annuo lordo della pensione indiretta di privilegio o di riversibilità della pensione diretta di privilegio in nessun caso può essere inferiore a lire 126.403 per la parte riferita alla rendita di cui alla lettera a) dell'.
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