Art. 19

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

In vigore dal 21 mar 1958
Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa sanitari ed enti locali, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli , sono ripartiti per quote proporzionali a quelle che risultavano attribuite prima della data da cui ha effetto la presente legge.
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