Art. 25

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

In vigore dal 21 mar 1958
Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito fra Istituti di previdenza ed ente locale, l'eventuale maggiore quota differenziale facente carico all'ente nei casi previsti dall'ottavo comma dell'art. 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, dal sesto comma dell'art. 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dall'art. 94 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, è determinata dagli Istituti di previdenza. Il relativo pagamento a favore dell'avente diritto è effettuato direttamente dall'ente. Le disposizioni contenute nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.
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