Art. 26
LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87
In vigore dal 21 mar 1958
Fino al 31 dicembre 1959 sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario, anche col sistema del cottimo, oltre i limiti di ore individuali e di spesa complessiva consentiti dagli del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, con le modalità e secondo i criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.
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