TrattatoCapo IX

Art. 95

In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere l'applicazione anticipata dei dazi della tariffa doganale comune su quei prodotti contemplati nell'elenco B per i quali un tale provvedimento possa contribuire allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-95

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