TrattatoCapo IX

Art. 93

In vigore dal 24 dic 1957
Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, gli Stati membri aboliranno tra loro ogni dazio all'importazione o all'esportazione, o tassa di effetto equivalente, come pure ogni restrizione quantitativa, sia all'importazione che all'esportazione, riguardanti: a) i prodotti contemplati negli elenchi A1 e A2, b) i prodotti contemplati nell'elenco B, semprechè una tariffa doganale comune si applichi a detti prodotti e che questi siano accompagnati da un certificato, rilasciato dalla Commissione, che attesti la loro destinazione a fini di carattere nucleare. Tuttavia, i territori non europei sottoposti alla giurisdizione di uno Stato membro possono continuare a riscuotere dazi di entrata e di uscita, o tasse di effetto equivalente a carattere esclusivamente fiscale. I tassi e i regimi di questi dazi e di queste tasse non possono introdurre una discriminazione tra questo Stato e gli altri Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-93

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