Trattato›Capo VIII
Art. 89
In vigore dal 24 dic 1957
1. Nel conto finanziario delle materie fissili speciali:
a) è portato a credito della Comunità e a debito dello Stato membro, della persona o dell'impresa beneficiari, il controvalore delle materie fissili speciali lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa;
b) è portato a debito della Comunità e a credito dello Stato membro, della persona o dell'impresa fornitrice, il controvalore delle materie fissili speciali prodotte o importate da tale Stato, persona o impresa, e che diventano proprietà della Comunità. Si effettua una scritturazione analoga quando uno Stato membro, una persona o una impresa restituisce materialmente alla Comunità delle materie fissili speciali in precedenza lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa.
2. Le oscillazioni di valore dei quantitativi di materie fissili speciali sono tradotte in termini contabili in modo che non possano determinare per la Comunità nè perdite nè benefici. I rischi sono a carico o a vantaggio dei detentori.
3. I saldi risultanti dalle operazioni suddette sono immediatamente esigibili a richiesta del creditore.
4. Ai fini dell'applicazione del presente capo, l'Agenzia è considerata alla stregua di un'impresa in ordine alle operazioni fatte per suo proprio conto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-89