TrattatoCapo VII

Art. 85

In vigore dal 24 dic 1957
Qualora nuove circostanze lo richiedano, le modalità di applicazione del controllo previste dal presente capo possono subire degli adattamenti su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione è tenuta ad istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-85

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