TrattatoCapo VIII

Art. 90

In vigore dal 24 dic 1957
Qualora nuove circostanze lo richiedessero, le disposizioni del presente capo relative al diritto di proprietà della Comunità possono subire degli adattamenti, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-90

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