TrattatoCapo IX

Art. 97

In vigore dal 24 dic 1957
Nessuna restrizione fondata sulla nazionalità può essere opposta alle persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro, che siano desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale.
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