TrattatoCapo IX

Art. 99

In vigore dal 24 dic 1957
La Commissione può formulare tutte le raccomandazioni intese a facilitare il movimento di capitali destinati a finanziare le produzioni contemplate nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente Trattato.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-99

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