Art. 95
TrattatoCapo IX

Art. 95

162 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere l'applicazione anticipata dei dazi della tariffa doganale comune su quei prodotti contemplati nell'elenco B per i quali un tale provvedimento possa contribuire allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità.
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