ProtocolloCapo III

Art. 111

In vigore dal 24 dic 1957
Senza pregiudizio degli , sono applicabili durante il periodo transitorio le disposizioni seguenti: 1. Gli Stati membri procedono al coordinamento dei loro rapporti commerciali con i paesi terzi, in modo che al termine del periodo transitorio sussistano le condizioni necessarie all'attuazione di una politica comune in materia di commercio estero. La Commissione sottopone al Consiglio proposte relative alla procedura da applicare durante il periodo transitorio per la realizzazione di un'azione comune, e all'uniformazione della politica commerciale. 2. La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni in merito ai negoziati tariffari con paesi terzi sulla tariffa doganale comune. Il Consiglio autorizza la Commissione ad aprire i negoziati. La Commissione conduce tali negoziati in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in tale compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. 3. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera all'unanimità, durante le due prime tappe, ed alla maggioranza qualificata in seguito. 4. Gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, adottano tutte le necessarie misure dirette in particolare ad adattare gli accordi tariffari in vigore con i paesi terzi, affinché l'entrata in vigore della tariffa doganale comune non venga ritardata. 5. Gli Stati membri si prefiggono come obiettivo di uniformare tra loro i propri elenchi di liberalizzazione nei confronti di paesi terzi o di gruppi di paesi terzi al livello più elevato possibile. A tal fine, la Commissione sottopone agli Stati membri tutte le raccomandazioni del caso. Se gli Stati membri procedono all'abolizione o alla riduzione delle restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi, sono tenuti ad informarne preventivamente la Commissione e ad applicare lo stesso trattamento nei confronti degli altri Stati membri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-111

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