Protocollo›Capo III
Art. 110
In vigore dal 24 dic 1957
Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.
La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo della capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-110