ProtocolloCapo III

Art. 115

In vigore dal 24 dic 1957
Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente Trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione autorizza gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone le condizioni e modalità. In caso d'urgenza e durante il periodo transitorio, gli Stati membri possono adottare direttamente le misure necessarie e le notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, che può decidere se devono modificarle o sopprimerle. In ordine di priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e che tengano conto della necessità di affrettare, nei limiti del possibile, l'instaurazione della tariffa doganale comune.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-115

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