Protocollo›Titolo III›Capo I
Art. 118
In vigore dal 24 dic 1957
Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Trattato, e conformemente agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti:
l'occupazione,
il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro,
la formazione e il perfezionamento professionale,
la sicurezza sociale,
la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, l'igiene del lavoro,
il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-118