ProtocolloTitolo IIICapo I

Art. 121

In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e sociale, può affidare alla Commissione funzioni riguardanti l'attuazione di misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui agli articoli da 48 a 51 inclusi.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-121

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