ProtocolloCapo II

Art. 126

In vigore dal 24 dic 1957
Allo scadere del periodo transitorio, il Consiglio, su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, può: a) a maggioranza qualificata, disporre che non siano più concessi, in tutto o in parte, i contributi di cui all', b) all'unanimità, determinare i nuovi compiti che possono essere affidati al Fondo, nel quadro del suo mandato, quale è definito dall'.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-126

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