ProtocolloParte QUARTA

Art. 131

In vigore dal 24 dic 1957
Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con il Belgio, Francia, l'Italia e i Paesi Bassi delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati "paesi e territori", sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato IV del presente Trattato. Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme. Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente Trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-131

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo