Protocollo›Parte QUARTA
Art. 134
In vigore dal 24 dic 1957
Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell', paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di pro porre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-134