Protocollo›Parte QUINTA›Titolo I›Capo I›Sez. PRIMA
Art. 138
In vigore dal 24 dic 1957
1. L'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.
2. Il numero dei delegati è fissato come segue:
Belgio.............................. 14 Germania............................. 36 Francia.............................. 36 Italia.............................. 36 Lussemburgo............................ 6 Paesi Bassi............................ 14
3. L'Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.
Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-138