Protocollo›Parte QUARTA
Art. 135
In vigore dal 24 dic 1957
Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-135