Protocollo›Capo II
Art. 126
302 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Allo scadere del periodo transitorio, il Consiglio, su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, può:
a) a maggioranza qualificata, disporre che non siano più concessi, in tutto o in parte, i contributi di cui all',
b) all'unanimità, determinare i nuovi compiti che possono essere affidati al Fondo, nel quadro del suo mandato, quale è definito dall'.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-126