Protocollo›Capo II
Art. 109
In vigore dal 24 dic 1957
1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti, e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell', paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco a termini dell'.
Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-109