TrattatoSez. II

Art. 115

In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio esercita le sue attribuzioni e i suoi poteri di decisione alle condizioni previste dal presente Trattato. Esso prende tutti i provvedimenti di sua competenza al fine di coordinare le azioni degli Stati membri e della Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-115

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