Trattato›Sez. II
Art. 115
37 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Il Consiglio esercita le sue attribuzioni e i suoi poteri di decisione alle condizioni previste dal presente Trattato.
Esso prende tutti i provvedimenti di sua competenza al fine di coordinare le azioni degli Stati membri e della Comunità.
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