Trattato›Sez. II
Art. 119
In vigore dal 24 dic 1957
Quando, in virtù delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa soltanto con deliberazione unanime.
Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione può modificare la sua proposta iniziale, specie quando l'Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-119