Art. 18
LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976
In vigore dal 13 nov 1957
Nel perimetro di cui all'art. 1, il reddito netto agli effetti dell'imposta sui fabbricati sarà determinato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, oltre alle detrazioni stabilite dalla legge, anche un ulteriore decimo del reddito stesso, a titolo di spese di riparazione, di manutenzione e di ogni altro onere o perdita eventuale.
In relazione alla concessione suddetta i proprietari di fabbricati sono tenuti alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla conservazione e manutenzione degli immobili.
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