Art. 22

LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

In vigore dal 13 nov 1957
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - TOGNI - MEDICI - ANDREOTTI - TAMBRONI - GONELLA - MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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