Art. 16

LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

In vigore dal 13 nov 1957
Per i nuovi impianti alberghieri che saranno creati entro il periodo di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, competerà l'esenzione da ogni imposta e tributo erariale per la durata di anni dieci dalla data di apertura degli impianti medesimi. Tale esenzione si applica anche per il caso di ampliamento di impianti già esistenti, che superi per valore il 50 per cento di questi ultimi.
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