Art. 14

LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

In vigore dal 13 nov 1957
Per consentire il libero sviluppo delle attività artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio della città e del territorio di Assisi, il comune di Assisi, entro due anni dalla presente legge, designerà, d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti dell'Umbria e in armonia con i piani particolareggiati e con il piano territoriale paesistico, le zone dove viene consentito lo sviluppo delle predette attività. Dal momento della predetta designazione è fatto divieto di istituire ogni nuovo impianto artigiano o industriale in zona diversa.
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