Art. 17

LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

In vigore dal 13 nov 1957
Il beneficio di cui all'articolo precedente viene accordato ai nuovi impianti o agli ampliamenti nei limiti e con modalità che saranno indicati dal piano alberghiero da adottarsi con delibera del Consiglio comunale, su proposta del sindaco, sentite le categorie interessate. Tale piano determinerà, tra l'altro, il numero dei posti letto ritenuto indispensabile. Le concessioni per nuovi alberghi o ampliamenti, in relazione col suddetto piano, saranno accordate dalla Giunta comunale per le attrezzature non superiori alla terza categoria e dal Consiglio comunale per quelle superiori.
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