Art. 21

LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

In vigore dal 13 nov 1957
Alla copertura della spesa di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante riduzione corrispondente del fondo speciale iscritto ai capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.
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