Art. 7
In vigore dal 9 ott 1957
È autorizzata la spesa fino alla concorrenza di lire 150 milioni per i rimpatri e l'assistenza in Italia delle famiglie coloniche che dovessero abbandonare la Libia, sempre che a seguito del ridimensionamento dei comprensori colonici conseguente alla esecuzione dell'Accordo di cui all', si renda impossibile l'assegnazione alle medesime di altro idoneo podere.
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