Art. 1
In vigore dal 9 ott 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 e scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-17;843#art-1