Art. 4
In vigore dal 9 ott 1957
Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare una convenzione con uno o più istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per il finanziamento dell'Ente per la colonizzazione della Libia per le spese che incontrerà per l'attuazione del "Piano di ulteriore avvaloramento" previsto dall'art. 10 del sopra indicato Accordo.
La convenzione stabilirà le modalità, i termini, nonché l'ammontare dei finanziamenti e dei recuperi da effettuare.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-17;843#art-4