Art. 8

In vigore dal 9 ott 1957
Le somme che il Ministero del tesoro dovrà fornire agli Istituti di credito di cui all', non potranno superare lire 1.200 milioni nell'esercizio 1957-58, lire 850 milioni nell'esercizio 1958-59 o lire 450 milioni nell'esercizio 1959-60. Agli oneri di complessive lire 3.200 milioni derivanti per l'esercizio 1957-58 dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Lacco Ameno, addì 17 agosto 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI - GUI - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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