Art. 5

In vigore dal 9 ott 1957
Il Ministero del tesoro è autorizzato a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire un miliardo, in dieci rate annuali da lire 100 milioni ciascuna, senza interessi, ad iniziare dall'esercizio 1957-58, a titolo di rimborso forfettario delle somme tutte erogate fino al 30 novembre 1956 dal detto Istituto a favore della propria attività di colonizzazione in Tripolitania e dell'anticipazione di lire 660 milioni concessa all'Ente per la colonizzazione della Libia ai sensi della legge 18 agosto 1954, n. 926, le cui disposizioni restano abrogate.
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