Art. 3

In vigore dal 9 ott 1957
Il completamento della valorizzazione agraria nei comprensori colonici di cui all'art. 10 dell'Accordo italo-libico sopra indicato è affidato all'Ente per la colonizzazione della Libia, che assumerà anche la gestione della attività di colonizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;843#art-3

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