Art. 23

LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

In vigore dal 13 feb 1957
Per le imprese che svolgono attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni.
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