Art. 20
LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6
In vigore dal 13 feb 1957
Il concessionario deve:
1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori, senza ingiustificate soste;
2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;
3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;
4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;
5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;
6) osservare oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente n. 1).
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