Art. 14

LEGGE 11 gennaio 1957, n. 6

In vigore dal 18 ago 1967
L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A e annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione già accordati. I vertici dell'area di concessione sono espressi in gradi e minuti primi. Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate più concessioni di coltivazione .
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